1. La licenza per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal Ministro dell'interno su proposta del prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto di vigilanza.
2. Le attività autorizzate non sono sottoposte a limiti territoriali salvo eccezioni espresse stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli istituti di vigilanza possono costituirsi in raggruppamenti temporanei di impresa o in consorzi, nel rispetto delle licenze ottenute.
4. È vietata l'acquisizione di servizi di vigilanza per il tramite di società commerciali mandatarie, a qualsiasi titolo, di coloro che usufruiscono dei medesimi servizi.